Diritto tributario

Il diritto tributario è un settore del diritto finanziario caratterizzato dall’avere ad oggetto l’imposizione, a favore di soggetti di diritto pubblico, di prestazioni patrimoniali. Tale branca del diritto pubblico regola i mezzi e le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento dellaspesa pubblica in generale, ossia delle spese che lo Stato e gli Enti pubblici devono sostenere per poter svolgere le loro funzioni.

Origini storiche

Nello Stato assoluto esisteva una sostanziale irrilevanza della disciplina giuridica del tributo che era vista come naturale espressione del potere di supremazia, con una relativa incontrollabilità della destinazione del gettito da parte dei sudditi e la inesistenza di posizioni giuridiche tutelabili nei confronti delFisco.

Esisteva, del resto, una coincidenza piena fra il patrimonio del sovrano e la finanza pubblica.

Nel sistema feudale, il tributo diventa una rendita fondiaria del feudatario legato quindi al rapporto di vassallaggio. La questione finanziaria, durante il XII e il XIII secolo, provocò molti conflitti tra i sovrani e i grandi feudatari, e tra questi e i loro vassalli. In Inghilterra i baroni ottennero la magna charta libertatis (1215) che sanciva:

  • Il diritto all’autoimposizione;
  • Il diritto alla legge di bilancio;
  • Il diritto a che l’imposizione tributaria avvenisse tramite una decisione parlamentare.

Le reazioni rivoluzionarie portano ad una notevole evoluzione del diritto tributario stabilendo alcuni principi tra i quali:

  • Il tributo deve servire per far fronte alle spese pubbliche;
  • È necessaria la disciplina giuridica del tributo;
  • Bisogna fissare i limiti giuridici del tributo;

Il tributo è termine di genere, che comprende le imposte, le tasse, icontributi speciali e i monopoli.

Le imposte sono prestazioni patrimoniali richieste in assenza di una diretta correlazione con un servizio pubblico. Anche le tasse sono prestazioni patrimoniali imposte, ma sono giustificate dalla fruizione di un servizio pubblico essenziale. I contributi speciali sono collocati a metà strada tra imposte e tasse: sono prestazioni patrimoniali imposte in correlazione con un servizio pubblico, ma tale servizio pubblico non è divisibile, cioè non è possibile misurarlo rispetto a ciascun individuo, ma solo in relazione a un dato gruppo/comunità. I monopoli determinano situazioni di prezzo amministrato/calmierato, per cui questo, per una parte risponde alle logiche di mercato, per un’altra è un tributo vero e proprio. In altre parole, sussiste un surplus rispetto al prezzo di mercato che non può essere spiegato in altri termini se non tributari.

Caratteristiche

Il presupposto del diritto tributario è che la copertura delle spese occorrenti per la sussistenza di un’organizzazione sociale deve potersi realizzare anche senza il consenso dei singoli e deve quindi discendere da una legge dello Stato. Il finanziamento della spesa pubblica si realizza mediante strumenti giuridici previsti dalla legge, senza il consenso dei debitori.

Le prime indagini sul tributo sono di tipo economico (scienza delle finanze) e dirette a studiare:

  1. L’equilibrio tra esigenze finanziarie pubbliche ed economia privata;
  2. L’utilizzo della leva fiscale al fine di realizzare finalità di interesse collettivo;
  3. Gli effetti delle politiche fiscali sulla formazione dei prezzi e de iredditi;

All’interno del diritto amministrativo, si sviluppa solitamente lo studio del diritto finanziario. Il diritto finanziario studia, con metodo giuridico, tutte le forme di entrate pubbliche, ivi comprese quelle tributarie, mentre la contabilità di Stato studia le regole di amministrazione della finanza pubblica.
La crescita dell’importanza e della complessità del tributo portano all’autonomia del diritto tributario, sia dalla scienza delle finanze, sia dal diritto amministrativo e dal diritto finanziario.
Negli anni Trenta si assiste ad una difesa dello studio unitario del tributo (Scuola di Pavia); in seguito prevale l’autonomia scientifica ed il diritto tributario diventa materia di autonomo insegnamento universitario.

La rivoluzione d’internet ha prodotto la nascita del diritto tributario telematico, in diversi paesi del mondo.

Distinguiamo quindi:

 

L’articolo 23 della Costituzione italiana recita: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (principio della riserva di legge). L’articolo 53 della Costituzione italiana impone: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Questi due articoli rappresentano la base e i limiti entro i quali il legislatore si può muovere. Innanzitutto nessun tributo può essere istituito se non mediante un atto avente forza di legge (riserva di legge); tutti i tributi sono dovuti in ragione della propria capacità contributiva; tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche siano essi cittadini o non cittadini, residenti o non residenti; il sistema tributario deve essere caratterizzato dal criterio della progressività per cui l’ammontare complessivo del peso tributario varierà in misura più che proporzionale al variare della capacità contributiva.

Nel diritto tributario non trova applicazione l’interpretazione analogica delle norme, ma quella espressa (ubi lex voluit, dixit).

Fra i problemi di costituzionalità del contenzioso tributario:

  • onere della prova: è il contribuente a dover dimostrare di essere in regola con i pagamenti, non l’amministrazione a dimostrare l’evasione;
  • accertamento provvisorio: nonostante la presunzione di innocenza e una pendenza di giudizio, il contribuente deve anticipare il 30% dell’evasione contestata senza possibilità di sospensione;
  • retroattività delle norme tributarie, sebbene sia vietata dallo Statuto dei diritti del contribuente;
  • responsabilità solidale nei contratti di appalto fra persone giuridiche: se l’appaltatore evade le tasse (l’IVA) o fallisce, per la quota relativa ai lavori, paga in maniera solidale il committente;
  • disparità fra pubblica amministrazione e soggetti privati: mancata compensazione di crediti e debiti verso la pubblica amministrazione, impignorabilità di beni pubblici a favore di creditori privati.

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